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Fin dall’entrata in vigore della legge che ha introdotto i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento  e di liquidazione del patrimonio (legge n. 3 del 27 gennaio 2012), noi di SCDI abbiamo approcciato con grande attenzione le relative tematiche, sviluppando al riguardo un bagaglio di competenze ed esperienze specialistiche.

L’esigenza di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento  non assoggettabili a procedure concorsuali, già avvertita da tempo e notevolmente aggravata dalla crisi sistemica, trovando una sede normativa ‘organica’, ha consentito agli operatori di disporre di strumenti idonei ad apprestare soluzioni mirate in vista dell’esdebitazione di soggetti – appartenenti alle categorie di seguito indicate – in “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6 comma 2 lett. a) l. 3/2012).

In particolare, possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed a quelle di liquidazione del patrimonio:

  • Imprese commerciali non fallibili;
  • Imprese agricole;
  • Start up innovative (ossia costituite da non oltre 4 anni);
  • Imprenditori commerciali anche fallibili purché cancellati dal registro delle imprese da oltre un anno;
  • Consumatori;
  • Professionisti, artisti o lavoratori autonomi;
  • Società tra professionisti, associazioni professionali o studi professionali associati;
  • Associazioni

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento possono, per macro-aree, consistere:

  1. nella proposta, avanzata dal debitore con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC), ai creditori di un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che preveda i termini e modalità di pagamento dei creditori stessi, i quali possono anche essere suddivisi in classi omogenee ai fini del trattamento e dell’espressione del voto. Se la proposta soddisfa i requisiti a tal fine previsti dagli artt. 7,8 e 9 della l.3/2012, il Giudice dispone, tra l’altro, il divieto per i creditori, sotto pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero sequestri conservativi sul patrimonio del debitore proponente. Ai sensi dell’art. 11, l’accordo è raggiunto con l’adesione – anche per silenzio assenso – del 60% dei creditori;
  2. nella redazione di un piano di liquidazione dei beni anch’esso idoneo, al verificarsi dei requisiti di legge, oltre che a determinare l’effetto del c.d. automatic stay (divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore), a produrre l’effetto di esdebitazione del debitore, all’esito della sua esecuzione.

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