E’ procedura di matrice prevalentemente privatistica sicuramente più snella del concordato preventivo, pur incontrando, anch’essa, rilevanti “cordoni” operativi che la rendono spesso non applicabile a fronte di limitate disponibilità finanziarie e di un patrimonio non prontamente liquidabile (situazioni ambedue ricorrenti nella maggioranza delle crisi d’impresa).
Pur non risentendo di taluni dei più stringenti vincoli tipici delle procedure concorsuali (osservanza della par condicio creditorum), richiede, quale presupposto, la ricerca di un consenso allargato dell’ipotesi di ristrutturazione nell’ambito del ceto creditorio, dovendo ottenersi il consenso di almeno il 60% dei creditori (per importi, non “per teste”). Per converso, tutti i creditori non aderenti dovranno essere soddisfatti entro 120 gg. dalla scadenza dei rispettivi crediti (o entro 120 gg. dall’omologazione se già scaduti).
Limitato il coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria, innanzi alla quale l’imprenditore dovrà presentarsi nella fase “finale” della procedura chiedendo, una volta perfezionati gli accordi con le percentuali creditorie previste per legge, l’omologazione degli accordi di ristrutturazione siglati.
Centrale, anche in tale procedura, la figura dell’attestatore, professionista indipendente in possesso dei requisiti di legge, il quale dovrà, tra l’altro, attestare sotto la propria responsabilità, la capacità dell’imprenditore di soddisfare integralmente e nelle tempistiche previste per legge, i creditori dissenzienti.
Oltre alla possibilità di applicare anche in tale procedura, al pari del concordato preventivo, l’istituto della c.d. transazione fiscale (art. 182 ter L.f.), anche nell’accordo di ristrutturazione è prevista (come per il concordato preventivo) l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze realizzate con gli stralci dei debiti.
Rispetto a tale archetipo procedurale, il legislatore ha introdotto delle varianti per le ipotesi di crisi principalmente riconducibili al mondo bancario (art. 182 septies L.f.) quindi ampliata ad ogni “categoria” omogenea di creditori dall’art. 182 novies L.f. Molte e rilevanti anche per tale procedura le modifiche previste nel CCII.