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Quando due soggetti risultano essere reciprocamente debitori e creditori l’uno dell’altro in base a diversi rapporti giuridici (Cass. Civ. Sez.II, 4174/98 ; Cass. Civ. Sez. II, 2171/97 ; Cass. Civ. Sez. II, 5809/88 ; Cass. Civ. Sez.II, 13557/03) relativamente a prestazioni fungibili, si ammette che l’estinzione delle reciproche obbligazioni possa avvenire per il tramite di una modalità alternativa rispetto all’adempimento, vale a dire mediante compensazione (art. 1241 cod.civ. ).

La compensazione consente dunque di eliminare, fino a concorrenza di quantità pari dell’oggetto delle prestazioni, il doppio adempimento incrociato secondo una modalità giuridicamente più economica rispetto alla condotta di esatto adempimento di ciascuna delle parti.

In tema di compensazione si danno determinati requisiti e regole attinenti alla fonte ed alla natura delle prestazioni da compensare. In relazione alla consistenza di questi presupposti ed alle regole di operatività dell’istituto in esame esso è variamente qualificato.

La compensazione è legale (art. 1243 cod.civ. ) quando ha luogo anche contro la volontà dei privati, derivando la possibilità di estinzione direttamente dalla legge. A tal proposito le prestazioni debbono avere per oggetto quantità fungibili del medesimo genere (omogeneità); i crediti debbono essere entrambi liquidi  ed esigibili.

La compensazione è giudiziale (art. 1243 cod.civ. ) quando viene disposta dal giudice pure in difetto della liquidità, quando questa sia agevolmente ricavabile.

La compensazione è infine volontaria quando, indipendentemente dalle condizioni prima citate in tema di compensazione legale e giudiziale, essa interviene per volontà delle parti, le quali possono anche preventivamente determinarne le condizioni (art. 1252 cod.civ. ).

Ciò considerato, pare opportuno segnalare le norme di cui agli articoli 2467 c.c. e 2497 quinquies c.c..

La prima prevede che “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento
”.

La seconda (art. 2497 quinquies c.c.) estende l’ambito di operatività della precedente norma, disponendo che “ Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467”.

Per il corretto inquadramento delle fattispecie  concrete da regolare occorre, peraltro:

  • la verifica della natura sostanziale del rapporto obbligatorio sorto tra le società, ovvero se esso debba intendersi a tutti gli effetti un rapporto commerciale – ad es. di fornitura di beni dietro corrispettivo – ovvero se le concrete modalità di evoluzione (secondo i canoni individuati e fissati in giurisprudenza e dottrina) non facciano propendere per la natura di finanziamento anche “anomalo”;
  • la verifica dello stato della società finanziata al momento genetico ovvero, se – citando la norma –  “anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

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