A cura dell’Avv. Salvatore Sessa (Penalista, Foro di Napoli).
Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, introdotto nel nostro ordinamento nel febbraio del 2019 e la cui entrata in vigore è prevista – al netto dei vari rinvii intervenuti per la crisi pandemica – a partire dal prossimo 16 maggio, ha riorganizzato le norme penali in materia di crisi di impresa raggruppandole tutte nel titolo IX del Codice medesimo.
Il provvedimento in parola nasce dall’esigenza di riorganizzare in modo sistemico la disciplina della legge fallimentare e quella delle c.d. crisi da sovraindebitamento.
Questa nuova impostazione, se da un lato risponde ad una nuova concezione dell’insolvenza secondo cui tale evenienza non deve essere necessariamente espressione di un disvalore, dall’altro non trascura il potenziale rischio connesso all’attività di impresa che talvolta può portare ad un exitus infausto.
Ne è conseguito un adeguamento lessicale di tutte le fattispecie penali – come detto ricomprese nel titolo IX del nuovo codice denominato per l’appunto disposizioni penali – in continuità con le fattispecie criminose preesistenti.
Mentre le disposizioni di cui al capo I ed al capo II (rispettivamente reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale e reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale) ricalcano sostanzialmente le corrispondenti fattispecie penali già disciplinate nella legge fallimentare, quelle di cui al capo III (disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa) hanno ampliato le originarie fattispecie penali della legge fallimentare estendendone l’ambito di applicazione ad altre figure prima non attinte dalle responsabilità di cui all’art. 236 l.f..
Il capo IV si è occupato invece di disciplinare le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle procedure di composizione delle crisi e da sovraindebitamento e, più in generale, dei reati commessi nella procedura di composizione della crisi.
Merita da ultimo far cenno alle misure premiali introdotte dal decreto in parola sotto il profilo fiscale e penale in favore dell’imprenditore che presenti tempestivamente istanza all’organismo di composizione assistita della crisi attuandone le prescrizioni ovvero abbia presentato domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione.
Ciò sempre che, in tutti questi casi, la domanda non sia poi stata dichiarata inammissibile.
Di particolare rilievo la causa di non punibilità introdotta per le ipotesi di bancarotta laddove l’istanza venga presentata tempestivamente ed il danno sia di speciale tenuità.
Essa ha natura soggettiva ed è applicabile solo a chi concretamente si sia attivato per gestire tempestivamente la situazione di crisi.
Di altrettanto rilievo è l’introduzione di un’attenuante speciale ad effetto speciale che consente una riduzione di pena fino alla metà anche in presenza di danni che non siano di speciale tenuità allorquando all’atto dell’apertura della procedura concorsuale risulti un attivo inventariato ovvero offerto ai creditori che superi il quinto dell’ammontare dei debiti.