Il Decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021 (rubricato “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”), nel differire al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, ha introdotto l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
L’istituto si presenta per molti versi innovativo rispetto al tradizionale impianto normativo, oltre che per molti versi “eccentrico” rispetto alla ratio complessiva del CCII, emergendo la chiara scelta del legislatore di agevolare la continuità (diretta ed indiretta) delle attività imprenditoriali risanabili attraverso il superamento delle situazioni di crisi in sedi stragiudiziali “protette”, sotto l’egida di un soggetto in possesso di un’expertise qualificata ed indipendente (l’esperto), così da “guidare” le trattative tra le parti limitando in termini rilevanti l’intervento giudiziario, circoscritto ai subprocedimenti afferenti le misure protettive e cautelari (art.7); alla contrazione di finanziamenti prededucibili, al trasferimento dell’azienda o di suoi rami ed alla rinegoziazione dei contratti (art. 10) ed alla fase conclusiva delle trattative (art.11).
Il legislatore, in effetti, individua e configura, quali sedi deputate allo svolgimento delle trattative extragiudiziarie tra il debitore ed i suoi creditori, tavoli “gestiti” (o “agevolati”, secondo la terminologia di cui all’art. 2) da esperti indipendenti nominati da una commissione tecnica a tal uopo istituita in esitazione di apposito ricorso (un modello reperibile on line, da compilare a cura del richiedente) depositato dall’imprenditore nella piattaforma telematica istituita presso ciascuna Camera di Commercio.
Molti, come cennato, gli aspetti innovativi dell’impianto normativo in esame.
Rinviando a successivi scritti per quanto concerne le discipline dei gruppi (art. 13), le misure premiali per l’imprenditore ricorrente (art. 14, per lo più relative alla riduzione di interessi e sanzioni sui debiti tributari), sul ruolo dell’organo di controllo (art. 15), sulla disciplina posta per le imprese sotto soglia (art. 17), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e la disciplina della liquidazione(artt. 18 e 19), ci soffermeremo, di seguito, sui principali aspetti dell’iter procedurale della composizione negoziata.
In sintesi:
- SOGGETTI AMMESSI: l’istituto della composizione negoziata si rivolge agli imprenditori commerciali ed agricoli che versino in situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza.
- CHECK LIST: nella piattaforma telematica creata presso i siti delle CCIAA, l’imprenditore può reperire un test pratico per verificare la possibilità di risanare la propria impresa, insieme ad indicazioni operative per redigere il piano di risanamento e ad un protocollo secondo il quale condurre la composizione negoziata.
Difficile, in ogni caso, immaginare che un imprenditore, per quanto preparato ed organicamente strutturato, possa approcciare da solo questioni specialistiche e di estrema complessità quali la redazione di un piano di turnaround, l’accesso e la conduzione della procedura di composizione negoziata (con i subprocedimenti alla stessa “annessi”) e la gestione di trattative complesse davanti ad un organo “istituzionale” quale l’Esperto del D.L. 118/2021.
Il team di SCDI dispone di tutte le competenze necessarie alla miglior impostazione del piano di risanamento ed alla conduzione della composizione negoziata, avendo maturato un’ampia e consolidata esperienza tecnico-specialistica qualificata per la gestione delle tematiche legali ed aziendalistiche connnesse alla procedura.
- AVVIO DELLA PROCEDURA: contestualmente alla richiesta di nomina dell’esperto, tra la principale documentazione che l’imprenditore è onerato di inserire nella piattaforma telematica, rientrano:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi o le dichiarazioni IVA;
- una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 gg. dalla presentazione dell’istanza;
- una relazione sull’attività esercitata corredata da un piano finanziario per il semestre successivo;
- un elenco particolareggiato dei creditori;
- il certificato unico dei debiti tributari e la situazione debitoria complessiva richiesta al’AdE/Agente della Riscossione;
- un estratto della Centrale rischi in Banca d’Italia.
- LE TEMPISTICHE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA: l’esperto dispone di un termine stringentissimo di soli 2 giorni per accettare l’incarico.
L’incarico dell’esperto si considera concluso se, dopo 180 gg. dall’accettazione della nomina, il debitore ed i suoi creditori non hanno individuato una soluzione adeguata al superamento della situazione di crisi.
Su richiesta delle parti, e previo consenso dell’esperto (ovvero quando la prosecuzione si rende necessaria per via della richiesta al Tribunale di misure protettive e cautelari o per la rinegoziazione dei contratti) la procedura di composizione negoziata può essere prorogata di ulteriori 180 gg.
Al termine dell’incarico, l’esperto redigerà una relazione motivata.
- ONERI E VINCOLI PER L’IMPRENDITORE DURANTE LA PROCEDURA.
Per l’intera durata della procedura, l’imprenditore mantiene – fatti salvi gli oneri informativi e le “cautele” di seguito indicate – la pienezza di poteri per tutte le attività gestorie, sia di natura ordinaria che straordinaria, dovendo, in ogni caso, orientare la gestione medesima in modo da evitare qualsiasi pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.
Nell’impresa insolvente ma risanabile, la gestione deve essere orientata al prevalente interesse dei creditori.
Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, al pari dei pagamenti esorbitanti rispetto alle trattative pending o alle prospettive di risanameto, devono essere preventivamente comunicati all’esperto, il quale, ove ravvisi controindicazioni al riguardo, deve informarne per iscritto l’imprenditore e l’organo di controllo dell’impresa.
Pur tuttavia, l’imprenditore può decidere egualmente il compimento dei succitati atti, informandone immediatamente l’esperto che, nei 10 gg. successivi, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese (iscrizione obbligatoria in ipotesi di nocumento per i creditori).
- LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI PER CAUSA “PANDEMICA”.
Oltre a “riproporre” la disciplina già presente nel R.D. 267/1942 (c.d. legge fallimentare) relativa alla possibilità per l’imprenditore in procedura di contrarre finanziamenti prededucibili (estesa dal concordato preventivo/accordo di ristrutturazione anche alla composizione negoziata), l’art. 10 del D.L. 18/2021 prevede, altresì, la possibilità per il debitore ed i suoi creditori – su stimolo in tal senso dell’esperto – di rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita laddove
l’esecuzione della prestazione (si ritiene, in primo luogo, per il debitore) sia diventata eccessivamente onerosa a causa della pandemia c.d. COVID 19.
Tale esigenza risulta avvertita dal legislatore con tale “urgenza” da indurre lo stesso a prevedere che, in assenza dell’accordo tra le parti, possa essere lo stesso Tribunale – su istanza del debitore, acquisito il parere dell’esperto e tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, anche prevedendo un indennizzo – a rideterminare secondo equità le condizioni del contratto per il lasso temporale necessario ad assicurare la continuità aziendale.
- LA CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE.
Una volta individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di probabile crisi-insolvenza/crisi/insolvenza, le Parti (imprenditore debitore e creditori) possono alternativamente:
- concludere un contratto con uno o più creditori ove idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo minimo di due anni;
- concludere una convenzione di moratoria ex art. 182 octies l.f. con categorie omogenee di creditori (aderenti in misura minima del 75%);
- concludere un accordo che produca effetti analoghi a quelli del piano attestato di risanamento ex 67 L.f. (pur senza attestazione, ma con la sottoscrizione dell’esperto);
- domandare – l’imprenditore debitore ricorrente – al Tribunale competente l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis/182 septies/182 novies L.f. con talune ulteriori agevolazioni (60% aderenti nell’AdR con il ceto bancario se il raggiungimento dell’accordo risulta nella relazione dell’esperto).
In alternativa, l’imprenditore può:
- predisporre un piano attestato di risanamento ex art. 67 L.f.;
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio aziendale;
- accedere ad una delle altre procedure tipizzate dalla c.d. legge fallimentare.