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Della “triade” delle principali procedure tipiche per la gestione della crisi, risulta la meno applicata, anche in considerazione delle intrinseche limitazioni operative (applicabile solo alle ipotesi di prosecuzione dell’attività imprenditoriale), oltre che per i “benefici” ridotti per il debitore (nessun “ombrello protettivo” individuato nel divieto per i creditori di agire sul patrimonio aziendale).

Si presta alla gestione delle crisi meno drammatiche, ad esso conseguendo la non revocabilità dei pagamenti operati in esecuzione dello stesso.

Può essere pubblicato, per poter ottenere ulteriori benefici, nel Registro delle Imprese, attività, anch’essa non sempre “gradita” all’imprenditore per ovvie ragioni di riservatezza.

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