E’ sicuramente la più applicata delle procedure concorsuali alternative al fallimento.
A fronte di un considerevole impegno richiesto all’imprenditore (in primo luogo, organizzativo e finanziario), l’obiettivo perseguito è altamente ambizioso: ottenere l’esdebitazione dell’impresa anche a fronte di considerevoli stralci delle posizioni debitorie (non isolate le procedure con stralci sino all’1% della complessiva esposizione debitoria, che hanno indotto la giurisprudenza di legittimità a richiedere, in ogni caso, il riconoscimento di una causa concreta al concordato preventivo, individuata nella necessaria sussistenza di un soddisfo non meramente “formale” dei creditori).
Molte e stringenti anche le regole e le limitazioni operative: da quelle generalmente applicabili alle procedure concorsuali (tra tutte, la par condicio creditorum), al divieto di compiere operazioni straordinarie in costanza di procedura (se non previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria), alla possibilità di stralciare, secondo la capienza del patrimonio aziendale, anche i debiti privilegiati (art. 160 c. 2 L.f.) e quelli dell’Erario e degli Enti previdenziali ed assistenziali (art. 182 ter L.f.).
Ha ricevuto grandi impulsi applicativi – prestandosi, in alcuni casi, anche ad utilizzi “impropri” e non ben centrati e finalizzati – dall’introduzione del c.d. concordato “in bianco” o “prenotativo” (art. 161 c. 6 L.f.), potendo l’imprenditore richiedente disporre, a fronte di una limitata disclosure documentale, di un lasso temporale compreso tra 60 e 180 gg. (proroghe incluse) per la predisposizione di un piano di concordato attestato da un professionista indipendente.
Nel corso dell’intera procedura (anche nella fase c.d. prenotativa di cui al citato art. 161 c. 6 L.f.), vige il divieto per i creditori antecedenti alla data di accesso di avviare o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dell’impresa in procedura (art. 168 L.f.).
La procedura di concordato preventivo è “supervisionata” oltre che dal Tribunale competente, dal Commissario giudiziale che “sorveglia” l’operato dell’impresa.
La procedura si presta sia ad ipotesi di prosecuzione dell’attività d’impresa (sia diretta che in via indiretta) che a finalità liquidatorie, dovendo, in tale ultimo caso, assicurarsi il pagamento ai creditori chirografari di una percentuale minima, individuata dal legislatore nel 20%.
Molte e rilevanti le modifiche introdotte su tale procedura dal Codice della Crisi, di prossima entrata in vigore (16.5.2022).