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Il team di SCDI ha di recente affrontato per cliente di primario livello operante nell’ambito di contratti di appalto pubblici la tematica dell’individuazione dei criteri e delle disposizioni normative ai quali conformare l’operatività aziendale successivamente all’emissione del decreto di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 163 L.f..

Le principali norme di riferimento sono gli articoli 186 bis L.f. e l’art. 110 del c.d. Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18.4.2016 n. 50).

Concentrando il nostro esame sui commi delle citate norme di più immediata pertinenza al tema, si osserva quanto segue:

L’ Art. 186 bis comma 3 L.f. dispone che “Fermo quanto previsto nell’articolo 169 bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento”.

I successivi commi 4, 5 e 6 prevedono che “Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto”.

Passando all’esame dell’art. 110 del Codice degli Appalti, esso così recita.

Al comma 4:

“Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l’articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto”.

Al successivo comma 5:

“L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto”.

Ed ancora, al comma 6:

“L’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il quadro normativo appare abbastanza chiaro nel descrivere la possibilità per l’impresa ammessa a procedura di concordato preventivo in continuità di partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici previa autorizzazione del giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale e sulla scorta della relazione di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che ne attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Peraltro, l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, secondo quanto disposto dal c.d. Codice degli Appalti.

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